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Vendite su piattaforme web. Dal 2021 importanti novità Iva.

A dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2019/1995 e il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019





Nel mese di dicembre sono approdate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza. La prima è la direttiva 2019/1995, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni. Inoltre, il 4 dicembre 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali, effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni nazionali di beni. In sintesi, queste le principali novità. Le novità della Direttiva sulle vendite a distanza Le nuove norme integrano quelle previste dalla Direttiva Iva nella parte in cui stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un’interfaccia elettronica - un marketplace o un portale sul web - i beni siano considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stessa cosa è prevista per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all’interno dell’Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore. In particolare, la nuova direttiva europea chiarisce che in questi casi la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma. Inoltre, stabilisce quale sia il momento di esigibilità dell’Iva, prevedendo che sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si considerino realizzate nel momento in cui il pagamento è stato accettato. Il regolamento di esecuzione sulle vendite a distanza sul web Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019, in tema di disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e prestazione di servizi chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un’interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a 150 euro, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni. In dettaglio, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente; quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente; quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni; quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore. Di contro, i beni non si considerano spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettua da sé il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione. Esigibilità dell’imposta Come detto, alla luce della nuova Direttiva l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato. Il Regolamento chiarisce che occorre fare riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l’importo. Ad ogni modo,  non sono compresi i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una di queste operazioni: a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi; b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi; c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione. Identificazione Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non Ue o del regime Ue, il regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo. Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non Ue o nel regime Ue viene effettuata prima, il regime speciale si applica a decorrere dalla prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo alla prima operazione. Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, il regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all’intermediario è stato assegnato il numero individuale d’identificazione Iva per il regime di importazione. Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione L’applicazione del pagamento mensile dell’Iva all’importazione può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione di pagamento dei dazi doganali. In particolare, ai fini dell’applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel “presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati” se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l’Iva dalla persona alla quale i beni sono destinati.


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